Web: Cassazione, limiti a sequestro blog; c'è libertà di parola
(AGI) - Roma, 12 mar. - No a maglie troppo strette per il
sequestro di blog, anche se in essi vengono pubblicati post di
contenuto diffamatorio. Lo ha sancito la quinta sezione penale
della Cassazione, rilevando che, in tali casi, va tenuto in
considerazione il "diritto di libertà di manifestazione del
pensiero" garantito dalla nostra Costituzione.
La Suprema Corte ha per questo annullato senza rinvio il
sequestro preventivo, disposto dal gip e confermato dal Riesame
di Udine, di un sito web contenente un blog, il cui gestore era
stato indagato per diffamazione in relazione ad alcuni messaggi
e commenti pubblicati in esso. (AGI)
Oll (Segue)
121600 MAR 14
ZCZC
AGI0560 3 CRO 0 R01 /
Web: Cassazione, limiti a sequestro blog; c'è libertà di parola (2)=
(AGI) - Roma, 12 mar. - Per i giudici di piazza Cavour, "in
caso di sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti
gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in
grado di alterare la natura e la funzione del sequestro
preventivo, perchè impedisce al blogger la possibilità di
esprimersi". Il vincolo, infatti, "non incide solamente sul
diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione
- si legge nella sentenza depositata oggi - ma sul diritto di
libertà di manifestazione del pensiero". Dunque, un "giusto
contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone
- scrivono i supremi giudici - che l'imposizione del vincolo
sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni,
il che si traduce, in concreto, in una valutazione della
possibile riconducibilità del fatto all'area penalmente
rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è
vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la
libertà di parola". Nel caso in esame, "il sito internet -
sottolinea la Cassazione - è stato oggetto di sequestro solo
perchè adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte
dell'indagato, ma di terze persone) ma non vi è alcun elemento
da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sè, e
quindi l'attualità e concretezza del 'periculum in morà. Anzi
- conclude la Corte - lo sviluppo di un blog sul dominio
internet rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria
dell'utilizzo di un bene, per cui non si ravvisa alcun elemento
da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, nè
potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del
tribunale del Riesame". (AGI)
Oll
121600 MAR 14
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